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TITOLO I° - COSTITUZIONE, SCOPO, SEDE

ART. 1 - È costituita, l'Associazione Italiana Fundraiser, autonoma, apolitica, aconfessionale, aperta a figure professionali ed esperti di fundraising alla quale possono aderire persone fisiche professionalmente impegnate nella ricerca di risorse economiche per organismi ed iniziative con finalità sociali, culturali o scientifiche senza scopo di lucro.

FINALITÀ

ART. 2 - L'Associazione, espressamente escluso ogni scopo di lucro, ha come finalità:

1. La promozione della cultura della donazione e dei più elevati standards nella pratica dell'attività di Fundraising, in Italia e all'estero, attuata in modo professionale ed etico, funzionale allo sviluppo del settore non profit in Italia, nell'interesse della collettività.
2. La definizione, l'aggiornamento e la diffusione di un codice etico e deontologico insieme alle relative norme e ai criteri di applicazione cui ogni fundraiser, membro dell'Associazione, è tenuto ad attenersi nello svolgimento della propria attività.    Tale codice sarà esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti, a vario titolo, operino nell'ambito del settore o in collaborazione con organizzazioni non profit, comprese società, agenzie, imprese che intendano aderire all'Associazione e condividerne scopi e principi.
3. La formazione e lo scambio di esperienze tra fundraiser, in Italia e all'estero, nonché la collaborazione tra organizzazioni non profit attive nei diversi settori.
4. La qualificazione professionale degli Associati in coerenza con i principi etici e deontologici stabiliti dal codice. A tal fine l’Associazione promuove la formazione e l’aggiornamento professionale di Associati e non Associati, impegnati in ambito Fund Raising.
5. La promozione di attività di ricerca, di formazione e di aggiornamento volte all’evoluzione teorica e applicativa del Fund Raising. L’Associazione svolge le sue attività in favore degli Associati ed a tutela dei loro interessi professionali in modo coordinato, a livello sia comunitario, sia nazionale, sia locale.
6. La tutela dei diritti e degli interessi professionali ed economici degli Associati e lo svolgimento di un’azione di conciliazione nelle controversie inerenti l’attività professionale, attraverso i propri competenti organi associativi
7. Lo svolgimento di un'azione di rappresentanza degli interessi della categoria nei confronti di Istituzioni, di Enti e di qualsiasi altro interlocutore, istituzionale e non, nazionale ed internazionale
8. L’Associazione si pone infine quale:
a.        punto di riferimento professionale per enti e società pubbliche e private, amministrazioni, università, istituzioni;
b.        punto di riferimento operativo per l’elaborazione di proposte di legge e di regolamenti nazionali e locali concernenti lo specifico settore professionale;
c.        punto d’incontro e confronto fra le parti coinvolte nei processi di Fund Raising, al fine di favorirne l’armonico sviluppo a livello professionale, economico e sociale;
d.        promotrice di rapporti con associazioni simili operanti in Italia, nell’Unione Europea e in altri Paesi.

ART. 3 - La definizione del profilo del fundraiser, nonché delle regole di funzionamento dell'Associazione sono demandate al regolamento, la cui emanazione e applicazione è affidata al Consiglio Direttivo, insieme alla definizione delle norme di autoregolamentazione professionale finalizzate a perseguire la tutela dei molteplici interlocutori (cittadini, donatori, organizzazioni non profit, imprese, Enti, Pubblica Amministrazione, Istituzioni) con cui gli Associati interagiscono, nel rispetto dei principi di correttezza e di trasparenza.
A questo proposito, il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione di uno o più Comitati ad hoc che esprimano un parere consultivo sulle diverse materie.

ART. 4 - L'Associazione ha Sede legale in Forlì, Piazzale della Vittoria, n. 15.


TITOLO 2° - ISCRIZIONE - CONTRIBUTI

ART. 5 - Le domande di adesione all'Associazione sono sottoposte per l'accettazione al Consiglio Direttivo.

L'accettazione della domanda comporta l'iscrizione del richiedente all'Associazione fino al 31 dicembre dell'anno in corso qualora la domanda di adesione sia stata presentata nel primo semestre e fino al 31 dicembre dell'anno successivo qualora tale domanda sia stata presentata nel secondo semestre. L'iscrizione si intende poi tacitamente rinnovata per un anno e così di anno in anno, qualora non giunga disdetta alla sede dell'Associazione, almeno tre mesi prima di ciascuna scadenza.

ART. 6 - Ogni associato è tenuto a versare il contributo associativo secondo le modalità e gli importi fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.


TITOLO 3° - SOCI

ART. 7 – Categorie dei soci.

Soci Senior: Possono assumere tale qualità persone fisiche che abbiano una consolidata esperienza (5 anni almeno), che comporta elevata responsabilità, autonomia operativa e gestionale nel campo del Fund Raising, che siano liberi professionisti, o affiliati ad una organizzazione, istituzione, o azienda e vengano retribuiti per le loro prestazioni.

Soci Attivi: Possono assumere tale qualità persone fisiche che abbiano maturato un’esperienza di almeno un anno nel campo del Fund Raising, che siano liberi professionisti, o affiliati ad una organizzazione, istituzione, o azienda e vengano retribuiti per le loro prestazioni.

Soci Junior: Possono assumere tale qualità, senza diritto di voto, persone fisiche all’inizio del loro impegno nel settore del Fund Raising, tra cui studenti di corsi di laurea o di diploma universitario sui temi del non profit, partecipanti a scuole e corsi di fundraising riconosciuti dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Scientifico per la loro qualità.
L’adesione nella categoria Junior può essere rinnovata al massimo per tre anni.

Soci Affiliati: Possono assumere tale qualità, senza diritto di voto, le persone fisiche o giuridiche che sostengono le motivazioni e le finalità dell’Associazione, anche con contributi economici.
Soci Onorari: Possono assumere tale qualità, per decisione del Consiglio Direttivo, persone che abbiano dimostrato meriti particolari nel perseguimento e raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

I soci di ogni categoria si impegnano ad osservare il Codice Etico e Deontologico adottato dall’Associazione e ad accettare le sanzioni definite nel regolamento. Potranno partecipare, alle condizioni previste per i soci, a tutte le iniziative promosse dall’Associazione.

I soci senior e attivi hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale con piena facoltà di parola e con diritto ad un voto.

Hanno inoltre diritto:

a) Di formulare proposte per l'attività dell'Associazione;
b) Di richiedere la convocazione dell'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla richiesta. A tale fine l'Associato dovrà avere preventivamente ottenuto l'adesione scritta alla propria richiesta, comprensiva di specifico ordine del giorno, di almeno un quinto degli Associati attivi al primo gennaio dell'anno in corso. I sottoscrittori della richiesta dovranno risultare iscritti da almeno 12 mesi all'atto della richiesta stessa.
c) Le previsioni di cui al seguente art. 8 si applicano a tutti i soci, mentre si applicano ai soci senior e attivi le previsioni di cui al seguente art. 9.

ART. 8 -   Tutti i Soci si impegnano ad osservare le norme del presente
Statuto, nonché le disposizioni che verranno stabilite dai competenti Organi dell'Associazione; si impegnano inoltre a collaborare fattivamente e con lealtà con gli Organi Direttivi dell'Associazione per il conseguimento dei fini sociali, corrispondendo con regolarità i contributi sociali.

ART. 9 - Nelle riunioni assembleari i Soci senior e attivi possono delegare al voto con atto scritto un altro Socio. Il delegato non può rappresentare più di due soci.

ART. 10 - Il Socio perde tale qualità per:

a) Dimissioni volontarie comunicate all'Associazione ai sensi e nei termini di cui al presente Statuto;
b) Espulsione;
c) Mancato pagamento dei contributi per oltre un anno.
Restano in ogni caso dovuti i contributi per l'anno solare in cui il Socio cessa di essere tale.

ART. 11 - L'espulsione dell'Associato può essere proposta in ogni momento con atto scritto e motivato da ciascuno degli Organi Sociali o da un singolo Associato, per fatti che contravvengano al Codice Etico e Deontologico e che ledano lo spirito associativo o della Categoria, o altresì per grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Sulla proposta di espulsione, sentiti gli interessati, decide il Consiglio Direttivo con effetto immediato, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

ART. 12 - L'Associato che perde tale sua qualità non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né può pretendere rimborsi o indennizzi di alcun genere.


TITOLO 4° - ORGANI SOCIALI

ART. 13 - Sono Organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Tesoriere ;
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Delle riunioni degli Organi Sociali dovrà essere compilato un verbale che verrà raccolto in apposito Registro e che sarà conservato presso la Sede dell'Associazione. L'Associato può prendere visione dei verbali delle Assemblee Generali; potrà prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo solo dietro motivata richiesta ed espressa autorizzazione da parte di tale Organo.


TITOLO 5° - CARICHE SOCIALI

ART. 14 - Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in occasione dei compiti conferiti nell'interesse e per conto dell'Associazione.


TITOLO 6° - COMPITI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI


ART. 15 - L'Assemblea Generale, organo sovrano dell'Associazione, è formata da tutti gli Associati. Viene convocata in via ordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta entro cinque mesi dall'inizio dell'anno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio almeno quindici giorni prima della data stabilita e recante l'ordine del giorno; nonché con l'affissione presso la sede dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno. In via straordinaria e per motivi di grave ed estrema urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con un preavviso di almeno tre giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati; trascorsi almeno 30 minuti dall'orario fissato senza che si sia raggiunta detta partecipazione, essa è costituita validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti.

Per intervenire all'Assemblea Generale è necessario che il Socio risulti regolarmente iscritto a quel momento. Se il Socio intende avvalersi della facoltà di delega ai sensi del presente Statuto, il delegato dovrà presentare la propria delega scritta alla Presidenza dell'Assemblea entro la prima votazione.

Le votazioni, comprese quelle per l'elezione degli organi sociali, possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano, secondo la forma stabilita volta per volta dall'Assemblea.
L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei votanti presenti alla riunione.

L'Assemblea Generale:

a) Approva lo Statuto e le eventuali modifiche proposte, nel qual caso è necessaria la presenza minima di almeno 1/6 degli Associati ed una maggioranza di almeno 2/3 dei Soci presenti;
b) Elegge il Consiglio Direttivo;
c) Approva i Bilanci consuntivi e preventivi;
d) Indica le direttrici generali dell'attività dell'Associazione;
e) Delibera sulle questioni ad essa demandate da altri Organi Sociali in via ordinaria o straordinaria.


ART. 16 - Il Consiglio Direttivo, eletto fra i soci senior e attivi, dura in carica tre anni, è rinnovabile ed è composto di un numero di membri compreso fra tre e undici secondo le determinazioni dell’Assemblea. In ogni caso, i Soci Senior saranno in numero prevalente.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a)  Programmare le attività dell'Associazione in armonia con le direttrici generali fissate dall'Assemblea;
b) Eleggere fra i propri componenti, in una riunione da tenersi entro 20 giorni dalla avvenuta elezione e a cui parteciperanno esclusivamente i componenti eletti dall'Assemblea Generale, il Presidente, il Segretario Generale, che potrebbe essere anche un esterno, e il Tesoriere. Su richiesta del Presidente, il Consiglio Direttivo potrà eleggere uno o più Vice Presidenti, determinandone i compiti ed i poteri;
c) Nomina i membri del Comitato Scientifico, anche non facenti parte dell'Associazione, nonché eventuali gruppi di lavoro su temi specifici.
d) Approvare i bilanci preventivi e consuntivi, che, non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, dovranno essere posti a disposizione dei Soci per la approvazione definitiva in Assemblea Generale;
e) Stabilire la misura dei contributi;
f) Deliberare su quanto demandato da altri Organi Sociali o dallo Statuto.


Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con un preavviso ridotto a tre giorni. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati almeno sommariamente gli argomenti da trattare.

Il Presidente dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte di almeno due Consiglieri.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni, decadono dalla carica. Il Presidente o chi ne fa le veci dichiara, in forma scritta, tali Consiglieri decaduti entro 30 giorni dall'ultima assenza.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi altra causa di singoli Consiglieri, è previsto l'ingresso dei primi dei non eletti, fino ad esaurimento. Nel caso di indisponibilità dei non eletti, fino al numero di due, il Consiglio Direttivo procederà, con votazione a maggioranza assoluta, alla loro sostituzione attraverso cooptazione di Soci i cui nominativi saranno comunicati all'Assemblea in occasione della riunione ordinaria.

I Consiglieri cooptati resteranno in carica per il periodo mancante alla scadenza del mandato dei rimanenti Membri del Consiglio Direttivo, ai quali sono interamente equiparati.

Qualora nel corso del triennio venga a mancare il numero minimo di tre Consiglieri, dovrà, entro tre mesi da tale evento, essere convocata l'Assemblea Generale per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le decisioni vengono prese, se non diversamente previsto dallo Statuto o dallo stesso Consiglio Direttivo, a maggioranza relativa dei presenti.


ART. 17 - Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, dirige e sovrintende all'attività dell'Associazione, ne coordina le iniziative ed ha la firma dell'Associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una volta sola salvo un ulteriore triennio, con il consenso espresso in sede di Consiglio Direttivo, convocato per la elezione, dalla totalità dei Consiglieri.

Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare espressamente di volta in volta ai Vice Presidenti o ai Componenti del Consiglio alcune delle sue specifiche attribuzioni. In caso di impedimento a svolgere le sue funzioni il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere da lui delegato o, in mancanza di delega, da quello di maggiore età.
In caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente o il Consigliere più anziano di età convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione di un nuovo
Presidente e lo sostituisce fino a tale elezione.


ART. 18 - Il Tesoriere sovrintende alla contabilità dell'Associazione e, su delega espressa del Presidente, firma gli ordini di pagamento e di incasso e rilascia quietanze. Il Tesoriere prepara i Bilanci, preventivo e consuntivo, e li presenta al Consiglio Direttivo entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre.
In caso di dimissioni del Tesoriere il Presidente o chi ne fa le veci convoca entro 20 giorni il Consiglio Direttivo perché proceda all'elezione del nuovo Tesoriere.

ART. 19 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea ogni tre anni, anche tra non Soci e sono rieleggibili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità, provvedendo a redigere una relazione ai bilanci annuali. Potranno accertare la consistenza di cassa e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

ART. 20 - Clausola arbitrale. Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà Milano.


TITOLO 7° - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 - Il Patrimonio Sociale è costituito dai contributi associativi e dai beni mobili o immateriali comunque di proprietà dell'Associazione. È amministrato dal Consiglio Direttivo.

ART. 22 – L’Esercizio Finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 23 - I Bilanci sia preventivi che consuntivi sono redatti dal Tesoriere. Vengono approvati dal Consiglio Direttivo e sono da quest'ultimo proposti all'Assemblea Generale per l'approvazione definitiva. Nei dieci giorni che precedono l'Assemblea Generale, i Bilanci sono messi a disposizione degli Associati presso la sede dell'Associazione.

ART. 24 - L'Associazione si potrà sciogliere per esaurimento ed impossibilità intervenuta di perseguire gli scopi statutari e per la volontà degli Associati espressa dall'Assemblea con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti degli iscritti a quel momento.
In caso di deliberazione di scioglimento l'Assemblea nomina un Collegio di Liquidatori, determinandone i poteri ed impartendo loro disposizioni circa la devoluzione delle attività patrimoniali nette per scopi conformi alle finalità di cui al presente statuto.

 

 
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